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Via Romea - Res Cottidianae
Si puo’ imparare ad amministrare bene la “cosa pubblica” oggi attingendo insegnamenti da “vecchi” statuti comunali?
In data 08/11/2013 l’accademia dei Livornesi è stata ospite a Bianzè per l’incontro “Haec sunt statuta”, durante il quale sono stati illustrati i contenuti principali degli statuti che regolavano la vita della comunità liburnasca: il comune possiede infatti dei codici che risalgono all’inizio del 1300 e che raccolgono in modo organico le regole per gli amministratori del paese.
Si tratta del periodo in cui Livorno passò sotto il dominio del marchesato (e poi ducato) del Monferrato: nel 1332 vennero redatti gli Statuti locali, in sostituzione dei precedenti del 1238, un corpus giuridico e civico che regolerà il sistema di vita dei cittadini del borgo per più di quattro secoli. I codici descrivono l’organigramma della amministrazione pubblica, le attività che dovevano essere svolte e le pene che dovevano essere applicate in caso di inadempienza.
Il potere legislativo spettava al CONSILIUM, un ordine collegiale non elettivo, formato da membri della nobiltà o della piccola borghesia che avevano non solo il diritto ma anche il dovere di partecipare, tanto che venivano multati se arrivavano in ritardo. Le proposte di legge dovevano essere rivolte al bene del borgo e non potevano essere a favore dei membri del consilium stesso.
Venivano eletti due CONSULES che presiedevano la polizia di allora, avevano le chiavi delle porte del paese e avevano il diritto di convocare il consilium. Si avvalevano del lavoro dei CAMPARII che svolgevano funzioni di polizia: denunciavano danni, punivano chi bestemmiava o chi lavorava nei giorni festivi; non potevano accettare doni (in quanto funzionari pubblici) e a volte svolgevano funzioni diplomatiche.
La prima carica del borgo era il POTESTAS detentore del potere esecutivo, non poteva essere del posto e rimaneva in carica solo sei mesi: al termine del mandato doveva soffermarsi a sue spese nel borgo in attesa che i SINDICOS controllassero il suo operato o lo autorizzassero a partire. Tra le sue mansioni vi erano la nomina dei controllori di pesi e misure, la manutenzione del fossato del borgo, l’attuazione della riscossione delle tasse, il comando dell’esercito comunale.
Altre figure descritte sono i MILITES (assimilabili agli odierni vigili urbani), il NUNTIUS (ufficiale giudiziario), il NOTARIUS, i CLAVARII (tesorieri), i CUSTODES (portonari).
Gli statuti contengo anche le pene che potevano essere emesse per i delitti comuni al tempo: venivano punite le bestemmie, le ingiurie con o senza percosse, l’offesa alla pubblica autorità; non era permesso violare il coprifuoco dopo l’ultima campana di segnalazione, viaggiare di notte con bastoni accesi, non lasciare le latrine ben chiuse, edificare senza licenza (e gli abusi venivano fatti abbattere), posizionare banchetti con mercanzia al di fuori degli spazi e degli orari indicati, giocare a dadi, lavorare nei giorni festivi.
Sicuramente molte dei regolamenti contenuti negli statuti avevano senso solo nel periodo storico in cui erano stati pensati: ad esempio i viaggi di notte con bastoni accesi erano proibiti perché il materiale principalmente usato per tutte le abitazioni era il legno e bisognava tutelare il borgo da incendi accidentali. Ma quante regole di buon senso e di buona amministrazione di quelle raccontate sarebbero ancora applicabili oggi!
Germana Vinelli